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STATUTO
dell'Associazione
“Club Tecnologia e Passione”
TITOLO I
Natura e finalità dell’Associazione
Articolo 1 - Natura
E’ costituita l’Associazione denominata “Club Tecnologia e Passione”. L'Associazione ha sede in Porcari (Lucca), Piazza Felice Orsi, presso la Fondazione Giuseppe Lazzareschi; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme in materia.
Articolo 2 - Finalità
L’Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro ed opera senza limitazione di durata, ha come finalità quella di condividere e diffondere la passione per la tecnologia, creando aggregazione fra le persone e/o fra le imprese sul tema, evidenziando che un’attività imprenditoriale sana e innovativa crea ricchezza per tutta la collettività. L'Associazione animerà gli eventi “Tecnologia & Passione” e curerà in particolare l’evento durante la fiera “MIAC” di Lucca. Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione i cittadini italiani o stranieri, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che ne condividano le finalità e che accettino le norme del presente statuto. I soci sono tenuti ad avere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne che con i terzi.
Articolo 3 - Attività istituzionali
L’Associazione per la realizzazione del proprio oggetto sociale, come definito nel precedente articolo, svolge ogni attività utile, organizzando manifestazioni, incontri ed eventi. In particolare l’Associazione si occupa di:
· creare, promuovere e sviluppare relazioni amichevoli e di conoscenza fra i propri
membri;
· riconoscere l’eccellenza e premiarla;
· evidenziare il contributo del valore umano applicato alle attività aziendali;
· diffondere l’ideale della passione applicata alla tecnologia;
· creare aggregazione fra le persone e/o fra le aziende come punto di incontro per
parlare di tecnologia ed innovazione;
· dare opportunità agli associati di comunicare le proprie esperienze e/o valori;
· collaborare con l’impresa che intende premiare e ringraziare pubblicamente chi ha
determinato le sue scelte e il successo dell’azienda;
· dare la possibilità ai soci e alle loro aziende di appartenenza di organizzare eventi
a tema di tecnologia e passione per promuovere novità tecnologiche;
· consentire all’azienda che ha sponsorizzato l’evento Tecnologia & Passione ad
utilizzare per i 12 mesi successivi la sponsorizzazione nelle proprie attività
promozionali;
· valorizzare l’aspetto umano.
TITOLO II
Gli Associati
Articolo 4 - Definizione
Il socio è colui che aderisce alle finalità dell’Associazione e contribuisce a realizzarle.
Il numero dei soci dell’associazione è illimitato. Possono entrare a far parte dell’Associazione le persone fisiche di ambo i sessi, senza distinzione di nazionalità e/o età, che condividono la passione per la tecnologia, ed abbiano volontà di far parte di un gruppo selezionato in base a valutazioni dell’eccellenza.
I soci si dividono in:
- soci fondatori: si considerano tali i soci che hanno partecipato all’Assemblea
Costituente, deliberando la costituzione dell’associazione;
- soci promotori: si considerano tali coloro che hanno organizzato l'evento-premio
Tecnologia e Passione;
- soci meritevoli: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica
per volontà del Consiglio Direttivo per aver ricevuto un premio nell'evento
Tecnologia e Passione;
- soci sostenitori: si considerano tali coloro che animati dalla passione per
la tecnologia verranno ammessi al Club su domanda, sulla base della positiva
immagine che con la loro presenza possono recare all'associazione.
I soci promotori e quelli sostenitori pagheranno una quota di ammissione e una quota sociale annua e compongono l’assemblea.
I soci meritevoli sono esonerati dal pagamento della quota d’ammissione sociale; non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche all’interno del club, fatto salvo per due di loro come meglio esplicitato in seguito.
Articolo 5 - Diritti ed obblighi degli associati
Il socio ha diritto:
· a frequentare l’Associazione nel rispetto delle norme statutarie e delle
deliberazioni assunte dagli organi sociali;
· a partecipare alle manifestazioni indette dall’Associazione sempre nel rispetto di
quanto sopra
Il socio è tenuto:
· al pagamento delle quote sociali richieste dall’Assemblea dei soci con apposita
delibera, al momento dell’ammissione e/o successivamente;
sono esclusi da tale obbligo i soci meritevoli e fondatori;
· al rispetto dello statuto dell’Associazione e dei suoi regolamenti;
· a tenere all’interno dell’Associazione un comportamento di collaborazione,
cordiale e amichevole e comunque rispettoso nei confronti dell’Associazione
stessa.
Articolo 6 - Recesso ed esclusione del socio
Il socio può recedere in qualunque momento dall’Associazione; la dichiarazione di recesso deve essere rivolta per iscritto al Consiglio direttivo ed ha effetto immediato.
Il socio può essere escluso:
· quando non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti interni
ed alle deliberazioni degli organi sociali;
· quando arrechi danni materiali e/o morali all’Associazione, anche attraverso un
comportamento non rispettoso nei riguardi della stessa.
Prima dell’esclusione il socio inadempiente deve essere intimato ad adempiere ai propri doveri, con un termine non inferiore a 15 giorni, salvo il caso di danni non più risarcibili. Le esclusioni sono deliberate dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei propri membri e comunicate entro 30 giorni dalla loro adozione. Contro il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso all’Assemblea dei soci entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento. L’Assemblea dei soci decide in maniera definitiva sulla questione alla sua prima riunione.
TITOLO III
Disposizioni economiche e finanziari
Articolo 7 - Fondo comune dell’associazione
Il patrimonio dell’Associazione, denominato “Fondo comune” è costituito dai beni, mobili ed immobili, che perverranno all’associazione a qualsiasi titolo, nonché da donazioni, eredità e legati espressamente destinati all’incremento del patrimonio medesimo. Il patrimonio dovrà essere amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenere una redditività adeguata.
Articolo 8 - Entrate dell’associazione
Per il perseguimento delle attività istituzionali l’Associazione dispone delle entrate derivanti dai contributi dei soci, nonché da ogni altro contributo pubblico e privato, donazioni, eredità che la stessa può legittimamente ricevere, nonché da proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche in genere, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento delle finalità istituzionali. In nessun caso i proventi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali possono essere divisi fra gli Associati.
Articolo 9 - Durata dell’esercizio finanziario e approvazione dei bilanci
L’esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. I bilanci sono approvati dall’Assemblea entro i termini previsti dal successivo articolo 12. L’ avanzo annuale di gestione sarà destinato dall’assemblea alla promozione di iniziative di solidarietà, beneficienza e per il perseguimento delle finalità istituzionali.
TITOLO IV
Organi dell’Associazione
Articolo 10 - Organi
Sono organi dell’Associazione:
· l’Assemblea dei Soci;
· il Consiglio Direttivo;
· il Presidente;
· i Vice Presidente.
Articolo 11 - L’Assemblea dei soci
L’Assemblea rappresenta l’universalità dei soci ammessi al voto e le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti i soci, se assunte in conformità dello statuto o nei termini eventualmente prescritti da disposizioni di legge in materia, applicabili all’Associazione. L’Assemblea si riunisce nella sede ordinaria.
Articolo 12 - Assemblea
L’Assemblea delibera in merito:
- all’approvazione delle linee programmatiche e generali dell’attività;
- alla nomina del Consiglio direttivo;
- all’approvazione dei regolamenti interni dell’Associazione;
- all’approvazione entro il mese di ottobre di ciascun anno del bilancio preventivo e
entro il mese di aprile di ciascun anno del bilancio consuntivo;
- alla destinazione dell’avanzo di gestione ed alla sistemazione dell’eventuale
disavanzo;
- alla determinazione dell’importo da pagare a titolo di quota associativa al momento
dell’ammissione all’Associazione e/o successivamente;
- ai ricorsi presentati da terzi per la mancata ammissione all’Associazione o per
l’esclusione dalla stessa;
- ad ogni altro argomento sottoposto alla sua attenzione dal Consiglio direttivo o da
tanti soci che rappresentino almeno 3/5 degli iscritti.
L’Assemblea è validamente costituita, in prima ed in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci; in prima convocazione delibera con la maggioranza assoluta dei soci ed in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei presenti.
Articolo 13 - Funzionamento
Le Assemblee sono convocate mediante avviso di convocazione, predisposto dal Presidente del Consiglio direttivo in qualunque modo effettuato anche a mezzo affissione presso i locali dell’Associazione nei quindici giorni precedenti alla stessa. In mancanza di questo le deliberazioni dell’Assemblea non vincolano i soci. La convocazione può anche essere richiesta da almeno 2/5 dei soci che presentano apposita istanza al Consiglio direttivo. L’avviso di convocazione deve contenere le materie poste all’ordine del giorno e non è possibile deliberare su argomenti non espressamente previsti, salvo siano strettamente conseguenti a quelli previsti e/o accolti da tutti i presenti.
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di sua mancanza, dal Vice Presidente più anziano; in caso di mancanza anche di quest’ultimo la riunione è presieduta dall’altro Vice Presidente ovvero da persona nominata dai presenti a maggioranza semplice.
Il Presidente è coadiuvato da un segretario, dallo stesso nominato, che avrà cura di stendere il verbale della riunione. Le votazioni avvengono secondo il metodo “una testa – un voto”, per alzata di mano. Il Presidente, a suo insindacabile giudizio, può richiedere lo scrutinio segreto. Non è ammesso il voto per delega.
Le deliberazioni sono immediatamente eseguibili ed impegnano i soci indipendentemente dalla loro conoscenza.
TITOLO V
Il Consiglio direttivo
Articolo 14 - Competenze
Il Consiglio direttivo è l’organo dell’Associazione che deve curare in via primaria l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci. Il Consiglio direttivo deve altresì provvedere alla ordinaria amministrazione dell’Associazione nel rispetto delle direttive e delle linee programmatiche stabilite dall’Assemblea dei soci. A tal fine il Consiglio direttivo può stipulare contratti o accordi di qualsiasi tipo e spendere il nome dell’Associazione di fronte a terzi, sempre nel rispetto delle predette linee e/o direttive. Il Consiglio direttivo deve predisporre il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci nei termini di cui all’art. 12 del presente statuto. Il Consiglio direttivo delibera sull’ammissione dei soci e sull’esclusione degli stessi.
Articolo 15 - Nomina e composizione
Il Consiglio direttivo viene nominato dall’Assemblea dei soci ed è formato da un numero di sette membri e dura in carica per un triennio. Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza, l'Assemblea deve tempestivamente provvedere alla sostituzione del membro del Consiglio. Il Consiglio direttivo elegge al suo interno un Presidente ed uno o più Vice Presidente, salvo non vi abbia già provveduto l’Assemblea dei soci. Del Consiglio direttivo possono far parte solo i soci. La funzione di consigliere è svolta gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute, adeguatamente documentate ed autorizzate o ratificate dal Consiglio direttivo.
Articolo 16 - Regole di funzionamento
Il Consiglio direttivo si deve riunire ogniqualvolta il Presidente o 2/5 dei suoi membri effettivi lo reputino necessario. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o dal Vice Presidente in maniera informale con chiamata diretta dei singoli membri, con specificazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di suo impedimento da un Vice Presidente con preferenza quello più anziano e, in caso di impedimento anche di quest’ultimo, da una persona scelta tra i presenti. Il Presidente della riunione nomina un segretario, che provvederà alla stesura del verbale della riunione. Il verbale della riunione deve essere firmato sia dal Presidente della stessa sia dal segretario.
Le deliberazioni vengono sempre prese a maggioranza assoluta dei consiglieri e sono immediatamente esecutive. Il Consiglio si riuniscenormalmente presso la sede. Si riunisce almeno una volta l’anno in occasione dell’evento Tecnologia & Passione che si svolge nel pomeriggio dell’ultimo giorno del Miac di Lucca.
Articolo 17 - Rappresentanza dell’Associazione
La rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Presidente, salvo che il Consiglio direttivo non stabilisca diversamente per l’esecuzione di determinate deliberazioni e in caso di impossibilità di questo per qualsiasi motivo, dal Vice Presidente.
TITOLO VI
Scioglimento, liquidazione e disposizioni finali
Articolo 18 - Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione, proposto dal Consiglio Direttivo, è deliberato dall’Assemblea degli Associati con la maggioranza di almeno tre quarti degli Associati. In caso di scioglimento dell’Associazione si applicano le norme sulla
liquidazione previste dagli articoli 11 e seguenti delle disposizioni per l’attuazione del Codice Civile.
Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto alla Fondazione Giuseppe Lazzareschi i cui fini istituzionali sono di carattere non lucrativo. In ogni caso, i beni dell’Associazione non possono essere devoluti agli Associati, agli Amministratori e dipendenti della stessa.
Articolo 19 - Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti di materia.
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